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U.R.A.R.T. Statuto

Articolo 1
Fra le associazioni delle imprese turistiche e ricettive operanti nel territorio regionale, alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, agenzie di viaggio, campeggi, residences, trasporti turistici, e quante altre prevedibili dalla legge quadro sul turismo, è costituita l'Unione Regionale tra le Associazioni delle Imprese Turistiche e Ricettive del Lazio - U.R.A.R.T..
L'Unione a sede in Roma - Corso d'Italia, 19.

AMMISSIONE
Articolo 2
L'Unione decide l'eventuale ammissione di altre Organizzazioni o espressioni di categoria imprenditoriali interessate al turismo ed all'attività ricettiva, anche uniche quando non risultino entità aggregative che consentono il loro inquadramento.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Articolo 3
Restano ferme le autonomie organizzative di ciascuna Associazione aderente e le rispettive adesioni ad organismi Nazionali che le inquadrano.

SCOPO DELL'UNIONE
Articolo 4
Nel rispetto delle competenze statutarie proprie di ciascuna Organizzazione di cui al precedente articolo 1, costituiscono compiti dell'Unione Regionale tra le Associazioni delle Imprese Turistiche e Ricettive del Lazio:
  1. Lo studio dei problemi turistici regionali di interesse comune;
  2. Lo svolgimento di azioni comuni per promuovere l'economia turistica regionale e sub regionale;
  3. Il coordinamento e l'armonizzazione degli interessi di carattere turistico delle Organizzazioni che compongono l'Unione Regionale tra le Associazioni delle Imprese Turistiche e Ricettive del Lazio;
  4. La rappresentanza degli interessi - come sopra coordinata e armonizzata - a tutti i livelli dell'Istituzione Regionale;
  5. L'assistenza alle Associazioni aderenti nell'espletamento delle loro finalità istituzionali ove da esse richiesta, ivi compresa quella sindacale.
Articolo 4 bis
Per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 4, L'URART può costituire Società od aderire a Società costituite che abbiano come obiettivi il loro perseguimento o ne favoriscano il medesimo.

ORGANI DELL'UNIONE
Articolo 5
Sono organi della Unione Regionale tra le Associazioni delle Imprese Turistiche e Ricettive del Lazio:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Articolo 6
L'Assemblea è formata:
  1. dai Presidenti delle Organizzazioni di cui agli artt. 1 e 2;
  2. da quattro delegati per ciascuna delle associazioni aderenti che provvederanno alla designazione individuandoli nella propria organizzazione territoriale;
  3. da un rappresentante per ciascuno dei complessi e delle aziende di cui al precedente art. 2.
CONVOCAZIONE E VALIDITÁ DELL'ASSEMBLEA

Articolo 7
L'Assemblea è convocata di regola una volta all'anno entro il mese di giugno ed è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti stessi. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere spedito con Raccomandata, 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. In caso di urgenza, stabilito dal Presidente o dal Comitato Esecutivo, l'avviso può essere spedito due giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo fax.
Per le modifiche al presente statuto è richiesta la maggioranza costitutiva e deliberativa dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Articolo 8
Spetta all'Assemblea:
  1. eleggere il Presidente ed i componenti del Comitato Esecutivo, questi ultimi in base al disposto dell'art. 9;
  2. decidere e deliberare sulla relazione predisposta dal Comitato Esecutivo;
  3. elaborare le linee programmatiche di attività;
  4. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
  5. modificare lo Statuto;
  6. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. conferire la Presidenza onoraria a persone con particolari meriti associativi.
COMITATO ESECUTIVO - COMPOSIZIONE

Articolo 9
Il Comitato Esecutivo è composto:
  • dai Presidenti delle associazioni aderenti all'Unione;
  • da 6 componenti in rappresentanza delle Associazioni territoriali e/o Provinciali in ragione di 1 per ciascuna categoria;
  • da un componente per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 2.
CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 10
Il Comitato Esecutivo è convocato con almeno cinque giorni di preavviso, di regola ogni due mesi, dal Presidente che lo presiede, in caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di 24 ore.
In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti; esse potranno aver luogo a distanza di due ore dalla prima convocazione.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
Articolo 11
Spetta al Comitato Esecutivo:
  1. a) formulare le direttive dell'attività dell'Unione in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea, e quanto altro sia necessario per il conseguimento degli scopi indicati nello Statuto;
  2. b) amministrare i fondi comuni;
  3. c) predisporre la relazione annuale;
  4. c1) nominare il Tesoriere dell'Unione;
  5. c2) eleggere due Vice Presidenti di cui uno, su indicazione del Presidente, con funzioni di Vice Presidente Vicario;
  6. d) nominare Presidenti e componenti di Commissioni Tecniche di studio per l'esame di particolari problemi e materie;
  7. e) decidere l'ammissione delle Organizzazione all'Unione;
  8. f) determinare le quote associative;
  9. g) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
  10. h) deliberare la convocazione dell'Assemblea fissando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno;
  11. i) determinare i contributi suppletivi per l'assistenza di cui alla lettera e) del precedente articolo 4;
  12. l) provvedere alla designazione di rappresentanti del settore turistico negli organismi esterni quando tale presenza sia prevista, richiesta o consentita;
  13. m) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, determinandone il compenso;
  14. n) deliberare la costituzione di società o aderire a società costituite che abbiano come obiettivo il raggiungimento degli scopi dell'URART o ne favoriscano il medesimo.
COMMISSSIONI TECNICHE
Articolo 12
Per l'esame di particolari problemi e materie possono essere costituite apposite Commissioni Tecniche di studio alle cui riunioni, a titolo consultivo, è consentito ammettere esperti in materia turistica.
Alla costituzione delle predette Commissioni provvede il Comitato Esecutivo.

IL PRESIDENTE
Articolo 13
Il Presidente dell'Unione Regionale tra le Associazioni delle Imprese Turistiche e Ricettive del Lazio rappresenta l'Unione a tutti i livelli ed in tutte le sedi ed in particolare:
  1. provvede ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
  2. sovrintende alla gestione finanziaria di intesa con il Tesoriere;
  3. autorizza i pagamenti nei limiti del preventivo ed è autorizzato alla riscossione di somme da enti e privati rilasciando quietanza e discarico;
  4. presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo e firma gli atti dell'Unione;
  5. attua le deliberazioni di convocazione dell'Assemblea;
  6. convoca il Comitato Esecutivo.
VICE PRESIDENTI
Articolo 14
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed uno di loro con funzioni di Vicario e per delega del Presidente, lo rappresenta e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

IL TESORIERE
Articolo 15
Il Tesoriere provvede alla compilazione dei bilanci, alle riscossionI ed ai pagamenti nonché a quanto altro attiene alla gestione finanziaria dell'Unione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente; esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione e ne riferisce con apposita relazione all'Assemblea; partecipa alle riunioni assembleari e al Comitato Esecutivo con voto consultivo.

DIRETTORI O SEGRETARI DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 17
I Direttori o Segretari delle Organizzazioni aderenti partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo e delle Commissioni Tecniche di Studio con voto consultivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Articolo 18
Il Segretario Generale dell'Unione è scelto tra i Direttori o Segretari di una delle Associazioni aderenti. Ad esso spetta, in coordinamento con gli altri Direttori o Segretari delle Associazioni aderenti:
  1. provvedere all'esecuzione delle disposizioni del Presidente e del Comitato Esecutivo nei rapporti esterni;
  2. compilare gli atti ed i verbali dell' Associazione e provvedere alla loro conservazione;
  3. esprimere pareri e soluzioni al Presidente in ordine ai problemi connessi con le finalità statutarie;
  4. partecipare con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
  5. rappresentare l'Unione su delega del Presidente nei rapporti esterni.
DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 19
Tutti gli organi sociali hanno la durata di un triennio e l'accettazione dei componenti s'intende espressamente a titolo gratuito.
I componenti degli organi sociali possono essere riconfermati.

ADESIONE AD ORGANISMI ULTRAREGIONALI

Articolo 20
L'eventuali adesione ad organismi ultraregionali deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto al voto.

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE
Articolo 21
Lo scioglimento dell'Unione ha luogo con la richiesta notificata con raccomandata a.r. al Presidente della Unione di 2/3 delle Organizzazioni aderenti e deve essere adottata in Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ADESIONE E RECESSO
Articolo 22
L'adesione delle Organizzazioni s'intende per un triennio e si rinnova tacitamente per uguale periodo di tempo se non viene notificata, con lettera raccomandata a.r. al Presidente dell'Unione, sei mesi prima del compimento del triennio in corso, una volontà contraria.

Articolo 23
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti del Codice Civile.
Segreteria Organizzativa U.R.A.R.T. - Corso d'Italia, 19 00198 Roma - Tel. 06.8414908 - Fax 06.8845559 - E-mail: info@urart.it